Home S. Maria Gladiator, titolo in altra città ? Non secondo le norme della FIGC

Gladiator, titolo in altra città ? Non secondo le norme della FIGC

In questi giorni, al centro della cronaca sportiva è finito il Gladiator. Il presidente D’Anna ha mostrato la volontà di voler cedere il titolo. Imprenditori sammaritani hanno dichiarato di voler subentrare a D’Anna, ma la trattativa non decolla, e allora, secondo i ben informati, c’è l’ombra del presidente Corvino, il quale recentemente ha anche dichiarato di essere interessato al titolo, qualora la trattativa con la cordata sammaritana, dovesse saltare. Ovviamente, le intenzioni di Corvino sono quelle di portare il titolo a Casal di Principe, ma secondo le Norme Organizzative interne della FIGC, avendo il Gladiator cambiato, denominazione e sede sociale da 1 anno, per la stagione sportiva 2017/2018, questo non è possibile. L’articolo 19 è chiaro “Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale”. Il “Piccirillo” è uno stadio dotato dei requisiti richiesti, quindi secondo quanto riportato dagli articoli della FIGC questo cambio non è possibile per la prossima stagione, tranne sè, l’amministrazione comunale, dichiari il “Piccirillo” non a norma, e quindi con la chiusura dello stadio, il titolo potrà trasferirsi altrove.

Di seguito, riportiamo gli articoli che bloccando questo cambio:

Art. 18 – Sede sociale

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;

c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19  – Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.

4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.